NORMATIVA LEGALE E LIBERTA' DI CULTO
May 18, 2014 16:13:11 GMT
Post by Kurtz Rommel on May 18, 2014 16:13:11 GMT
Con questo mio intervento, che potrà sembrare scontato ma che ritengo doveroso, vorrei dare una risposta definitiva ad eventuali lettori che, ad ogni titolo, si sentano autorizzati a dire che "il satanismo è illegale", o che "è un reato", come purtroppo ho sentito spesso.
Assolutamente non è vero: qualsiasi forma di culto che non comporti violazioni alla morale comune od atti criminali ha uguale dignità e diritto di essere professata, tanto in privato quanto in pubblico.
Si chiama "libertà religiosa", ed è tutelata in sede internazionale, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo firmata all'ONU nel 1948.
Allo stesso modo viene tutelata dalla maggior parte degli Stati civilizzati, con specifiche regole inserite nei loro ordinamenti legali.
Certo, non ci si può aspettare che sia così in tutto il mondo: in certi stati medio-orientali, ad esempio, già solo il possesso di un libro che non sia il Corano viene punito in vari modi, spesso abbastanza cruenti.
Purtroppo, grazie ad una diffusa ignoranza ed ai pregiudizi conseguenti, il Satanismo viene associato ad atti di delinquenza e depravazione: questo già sbagliato modo di vedere, poi, viene ulteriormente rinforzato da casi legali che spesso si rivelano delle bufale, ma che una volta dati in pasto alla cosiddetta opinione pubblica, "satanici" sono, e "satanici" rimangono.
Se poi ci si aggiunge anche la forma mentale, palesemente cristiana, della stragrande maggioranza delle persone (e qui parlo solo dell'Italia), che fin dall'infanzia sono state abituate a ragionare in termini di "dio buono" e "diavolo cattivo", diventa logica la confusione anche a livello legislativo: se qualcosa è "cattivo", allora dovrebbe essere illegale.
Giusto pensiero, in via teorica, ma che si fonda su un presupposto sbagliato, che non si considera adeguatamente: non è l'appartenenza ad un certo culto, per quanto malvisto, ad essere illegale, ma può diventarlo il modo in cui lo si pratica.
Sostanzialmente, FINO A CHE NON SI COMMETTONO REATI, OGNUNO HA IL DIRITTO DI PRATICARE IL CULTO CHE PIU' DESIDERA.
In Italia la Costituzione difende questo diritto agli articoli 3, 7, 8, 19, 20, 117/c.
Altre disposizioni, come il Concordato fra Stato e Chiesa, chiamato nella sua prima stesura col nome di Patti Lateranensi, e intese analoghe fra lo Stato ed altre religioni (come quella ebraica o quella islamica), hanno lo scopo di tutelare la libertà di culto.
Riporto qui gli articoli di legge a riguardo:
"Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività."
Come si può vedere, fino a quando non si tratta di riti immorali o criminogeni, la libertà di culto è (almeno in via teorica) garantita: quindi non è legalmente possibile condannare uno "solo" perchè è satanista.
Facciamo un esempio: un "sacerdote" che venga arrestato ed incriminato perchè durante un "rituale satanico" ha ucciso un gatto nero, violentato una ragazza, bruciato gli arredi di una chiesa e fatto drogare i suoi seguaci, in realtà non può essere perseguito per "crimini satanici".
I reati che gli devono (giustamente) essere contestati sono, nell'ordine, il maltrattamento ad animali, lo stupro, il vandalismo e lo spaccio di droga. Tutti reati che hanno lo stesso peso legale tanto per questo "sacerdote", quanto per una qualsiasi altra persona, e che dovrebbero essere esaminati con uguale rigore ed imparzialità da un giudice. Non conterebbe, quindi, la matrice religiosa: questi reati possono purtroppo essere commessi da chiunque, appartenente alle realtà ed ai culti più diversi, dal cattolico fino all'animista o al pastafariano.
Parliamoci chiaro: il giudice, che potrebbe anche benissimo essere un cattolico convinto, in un caso del genere sarebbe ancora meno propenso ad esaminare eventuali attenuanti a favore dell'imputato, già solo in quanto dichiaratosi satanista, con buona pace dell'imparzialità e dell'eguaglianza della legge per tutti i cittadini, attuando di fatto una vera e propria forma di discriminazione religiosa.
In un caso del genere, comunque, la cosa potrebbe essere fin positiva: un giudice che "discrimini" un delinquente dichiaratosi satanista, aiuterebbe i satanisti autentici, condannando l'imputato a rimanere dietro le sbarre il più possibile, ed impedendogli quindi per un tempo ancora maggiore di infangare la già discussa opinione che si ha del satanismo.
Chiudo questo mio intervento in modo ovviamente altrettanto scontato, ma altrettanto doveroso: i Satanisti autentici NON DELINQUONO.
Nessun Satanista degno di tale nome andrà mai a commettere crimini "in nome di Satana", di nessun genere: Satana non è il "principe del male", non è il "diavolo", non è una giustificazione per quelli che sono puri e semplici crimini.
Chi delinque "in nome di Satana", molto più semplicemente, sta cercando una comoda scusa per farlo, ed è fin giusto che riceva da un giudice una condanna più pesante, anche se in base ad un pregiudizio che, in teoria, andrebbe eliminato.
Pertanto, attenzione a tutti i vari "santoni", "profeti", "guru", "maghi" ed "illuminati" che vi si possono presentare, proponendovi di seguirli in situazioni poco chiare: rischiereste solo di finire in qualche gruppetto di invasati, da cui sarebbe difficile tirarsi fuori, con tutte le spiacevoli conseguenze del caso. Esistono associazioni serie e consolidate, che promuovono uno studio chiaro e legalitario dei più diversi culti, e non solo del Satanismo: chi voglia approfondire un qualche tipo di pensiero esoterico o religioso, quindi, ha solo l'imbarazzo della scelta. Una scelta sicura, che lo terrà lontano da brutti incontri e situazioni anche pericolose.
Assolutamente non è vero: qualsiasi forma di culto che non comporti violazioni alla morale comune od atti criminali ha uguale dignità e diritto di essere professata, tanto in privato quanto in pubblico.
Si chiama "libertà religiosa", ed è tutelata in sede internazionale, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo firmata all'ONU nel 1948.
Allo stesso modo viene tutelata dalla maggior parte degli Stati civilizzati, con specifiche regole inserite nei loro ordinamenti legali.
Certo, non ci si può aspettare che sia così in tutto il mondo: in certi stati medio-orientali, ad esempio, già solo il possesso di un libro che non sia il Corano viene punito in vari modi, spesso abbastanza cruenti.
Purtroppo, grazie ad una diffusa ignoranza ed ai pregiudizi conseguenti, il Satanismo viene associato ad atti di delinquenza e depravazione: questo già sbagliato modo di vedere, poi, viene ulteriormente rinforzato da casi legali che spesso si rivelano delle bufale, ma che una volta dati in pasto alla cosiddetta opinione pubblica, "satanici" sono, e "satanici" rimangono.
Se poi ci si aggiunge anche la forma mentale, palesemente cristiana, della stragrande maggioranza delle persone (e qui parlo solo dell'Italia), che fin dall'infanzia sono state abituate a ragionare in termini di "dio buono" e "diavolo cattivo", diventa logica la confusione anche a livello legislativo: se qualcosa è "cattivo", allora dovrebbe essere illegale.
Giusto pensiero, in via teorica, ma che si fonda su un presupposto sbagliato, che non si considera adeguatamente: non è l'appartenenza ad un certo culto, per quanto malvisto, ad essere illegale, ma può diventarlo il modo in cui lo si pratica.
Sostanzialmente, FINO A CHE NON SI COMMETTONO REATI, OGNUNO HA IL DIRITTO DI PRATICARE IL CULTO CHE PIU' DESIDERA.
In Italia la Costituzione difende questo diritto agli articoli 3, 7, 8, 19, 20, 117/c.
Altre disposizioni, come il Concordato fra Stato e Chiesa, chiamato nella sua prima stesura col nome di Patti Lateranensi, e intese analoghe fra lo Stato ed altre religioni (come quella ebraica o quella islamica), hanno lo scopo di tutelare la libertà di culto.
Riporto qui gli articoli di legge a riguardo:
"Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività."
Come si può vedere, fino a quando non si tratta di riti immorali o criminogeni, la libertà di culto è (almeno in via teorica) garantita: quindi non è legalmente possibile condannare uno "solo" perchè è satanista.
Facciamo un esempio: un "sacerdote" che venga arrestato ed incriminato perchè durante un "rituale satanico" ha ucciso un gatto nero, violentato una ragazza, bruciato gli arredi di una chiesa e fatto drogare i suoi seguaci, in realtà non può essere perseguito per "crimini satanici".
I reati che gli devono (giustamente) essere contestati sono, nell'ordine, il maltrattamento ad animali, lo stupro, il vandalismo e lo spaccio di droga. Tutti reati che hanno lo stesso peso legale tanto per questo "sacerdote", quanto per una qualsiasi altra persona, e che dovrebbero essere esaminati con uguale rigore ed imparzialità da un giudice. Non conterebbe, quindi, la matrice religiosa: questi reati possono purtroppo essere commessi da chiunque, appartenente alle realtà ed ai culti più diversi, dal cattolico fino all'animista o al pastafariano.
Parliamoci chiaro: il giudice, che potrebbe anche benissimo essere un cattolico convinto, in un caso del genere sarebbe ancora meno propenso ad esaminare eventuali attenuanti a favore dell'imputato, già solo in quanto dichiaratosi satanista, con buona pace dell'imparzialità e dell'eguaglianza della legge per tutti i cittadini, attuando di fatto una vera e propria forma di discriminazione religiosa.
In un caso del genere, comunque, la cosa potrebbe essere fin positiva: un giudice che "discrimini" un delinquente dichiaratosi satanista, aiuterebbe i satanisti autentici, condannando l'imputato a rimanere dietro le sbarre il più possibile, ed impedendogli quindi per un tempo ancora maggiore di infangare la già discussa opinione che si ha del satanismo.
Chiudo questo mio intervento in modo ovviamente altrettanto scontato, ma altrettanto doveroso: i Satanisti autentici NON DELINQUONO.
Nessun Satanista degno di tale nome andrà mai a commettere crimini "in nome di Satana", di nessun genere: Satana non è il "principe del male", non è il "diavolo", non è una giustificazione per quelli che sono puri e semplici crimini.
Chi delinque "in nome di Satana", molto più semplicemente, sta cercando una comoda scusa per farlo, ed è fin giusto che riceva da un giudice una condanna più pesante, anche se in base ad un pregiudizio che, in teoria, andrebbe eliminato.
Pertanto, attenzione a tutti i vari "santoni", "profeti", "guru", "maghi" ed "illuminati" che vi si possono presentare, proponendovi di seguirli in situazioni poco chiare: rischiereste solo di finire in qualche gruppetto di invasati, da cui sarebbe difficile tirarsi fuori, con tutte le spiacevoli conseguenze del caso. Esistono associazioni serie e consolidate, che promuovono uno studio chiaro e legalitario dei più diversi culti, e non solo del Satanismo: chi voglia approfondire un qualche tipo di pensiero esoterico o religioso, quindi, ha solo l'imbarazzo della scelta. Una scelta sicura, che lo terrà lontano da brutti incontri e situazioni anche pericolose.